PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È individuata la figura libero professionale dell'ottico-optometrista, con il seguente profilo: l'ottico-optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale l'esame soggettivo e oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista, compiendo attività dirette alla individuazione, alla prevenzione, alla correzione e alla compensazione dei difetti ottico-refrattivi della vista, sia mediante la prescrizione, l'adattamento, la realizzazione e la fornitura di occhiali, di lenti a contatto, correttive ed estetiche, nonché di ausili visivi per ipovedenti, sia attraverso procedure di educazione visiva di sua competenza.

Art. 2.

      1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e comunque adatta all'utente occhiali e lenti a contatto, sia correttive che estetiche, e ausili visivi per ipovedenti, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione di quelli di competenza del medico-chirurgo.
      2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede altresì alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti e di occhiali, quando l'utente che lo richieda presenta gli occhiali o le lenti, o le parti di essi, di cui chiede il ricambio o la riparazione.
      3. L'ottico-optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione o esecuzione di terapie.
      4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione

 

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con professionisti di altre aree sanitarie.
      5. L'ottico-optometrista svolge la sua attività professionale in regime libero professionale o di dipendenza, sia in strutture sanitarie pubbliche o private, sia all'interno di strutture imprenditoriali.
      6. Per esercitare la professione di ottico-optometrista occorre essere iscritti agli appositi albi professionali, istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
      7. Per l'iscrizione agli albi professionali degli ottici-optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

          b) avere compiuto ventuno anni;

          c) essere in possesso del diploma di laurea di primo livello in ottica-optometria, o di un titolo equipollente, rilasciato da facoltà o da corsi di laurea in ottica-optometria, anche in Stati membri dell'Unione europea;

          d) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione, di cui all'articolo 4;

          e) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.

      8. In via transitoria, e per un periodo limitato a cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi di cui al comma 6 tutti coloro che alla medesima data di entrata in vigore sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un istituto di istruzione superiore di optometria o da un istituto analogo costituito dagli enti territoriali o da questi riconosciuto. È altresì concesso, in via transitoria e per lo stesso periodo, agli ottici che dimostrano di avere esercitato per cinque anni tale professione, essendo in possesso del titolo di ottico, di accedere a sostenere l'esame di Stato di abilitazione.

 

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      9. La professione di ottico-optometrista è incompatibile con l'esercizio di ogni altra libera professione.
      10. Chiunque esercita la professione di ottico-optometrista o si fregia di tale titolo senza essere iscritto agli albi previsti dal comma 6, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da 260 euro a 2.600 euro.

Art. 3.

      1. Le facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche e naturali, di intesa con le facoltà universitarie di medicina e chirurgia, possono istituire corsi di laurea di primo livello in ottica-optometria, in conformità alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.

Art. 4.

      1. Ogni anno sono disposti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, esami di Stato per l'abilitazione alla professione di ottico-optometrista. Tali esami sono effettuati in Roma e consistono in prove scritte e orali.
      2. Possono sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione coloro che, in possesso del diploma di laurea in ottica-optometria o equipollente, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera c), hanno svolto, con decorrenza dal conseguimento del titolo, almeno un anno solare di pratica professionale presso un ottico-optometrista in attività e iscritto all'albo di cui al citato articolo 2, comma 6.
      3. La commissione di esame, nominata dal Ministro dell'università e della ricerca, è composta da un professore ordinario di una facoltà universitaria di scienze matematiche, fisiche e naturali, che la presiede, da due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, e da quattro ottici-optometristi iscritti agli albi di cui all'articolo 2, comma 6, con almeno cinque anni di iscrizione agli stessi. Si prescinde dal requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della

 

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presente legge e per il periodo transitorio di cinque anni previsto dall'articolo 2, comma 8.

Art. 5.

      1. È istituita la Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi, con sede in Roma.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le norme relative al funzionamento degli ordini professionali degli ottici-optometrici, alle elezioni degli organi rappresentativi, alle tariffe, alla deontologia professionale, alla prima formazione degli albi professionali, nonché le norme di attuazione della presente legge.

Art. 6.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, sono abrogate. È garantito comunque il completamento degli studi agli allievi iscritti ai corsi stessi.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato. È comunque fatta salva la facoltà di iscrizione ad appositi elenchi ad esaurimento tenuti dalle aziende sanitarie locali per gli ottici che, superato il periodo transitorio di cinque anni stabilito dall'articolo 2, comma 8, non hanno sostenuto l'esame di Stato di abilitazione di cui all'articolo 4.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allegato B annesso al decreto del Ministro della sanità

 

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3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.